Dipartimento per le Libertà Civili
e l'Immigrazione - Portale Servizi

Autenticazione

Accedi con SPID o CIE

Avvisi

19-04-2024 
INSERIMENTO NUOVI INDIRIZZI PEC 

Tutti i richiedenti che hanno già presentato la domanda e intendono comunicare un nuovo indirizzo PEC possono inserirlo autonomamente accedendo alla propria Area Riservata, nella sezione Cittadinanza - Le mie domande dove è presente la sezione “PEC RICHIEDENTE” nella quale andrà inserito il nuovo indirizzo PEC.

Qualora la PEC inserita non fosse accettata dal sistema apparirà il messaggio “PEC non valida” e successivamente “Attenzione: l’indirizzo PEC inserito non è riconosciuto come PEC. Rivolgersi all’Help Desk”. Una volta effettuato l'intervento da parte dell'Help Desk, sarà possibile inserire il nuovo indirizzo PEC.




21-02-2024 Attivazione di una nuova casella di posta elettronica certificata (pec) dedicata agli utenti interessati al procedimento di concessione della cittadinanza italiana.

Si informano gli interessati al procedimento di concessione e acquisto della cittadinanza italiana che, da lunedì 26 febbraio 2024, sarà possibile scrivere una mail oppure una pec all'indirizzo poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it per richiedere informazioni sulla propria domanda di cittadinanza.

Un gruppo di consulenti specializzati analizzerà le comunicazioni e risponderà tempestivamente.

Se l'interessato ha una domanda in corso è necessario indicare  nell'oggetto della mail o della pec il numero della domanda  (K10/...... o K10/C/........) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo ( id token)  e la provincia di residenza. ( esempio "k10/...... Bergamo")

Se l'interessato non ha una domanda in corso è necessario indicare nell'oggetto della mail o della pec la dicitura "richiesta informazioni" ed aggiungere la provincia di residenza ( esempio "richiesta Roma")




21/12/2023 PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO PERIODO E CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO DELL’U.E.

Prima di procedere con l'invio della domanda di concessione della cittadinanza, assicurarsi che il proprio permesso di soggiorno di lungo periodo o la carta di soggiorno per familiare di cittadino della U.E.  sia stato aggiornato secondo la Legge n. 238 del 2021.

In caso contrario, lo straniero dovrà richiederne l’aggiornamento recandosi presso l’ufficio postale e compilando il kit da inviare in Questura, oppure prendendo appuntamento attraverso il portale PrenotaFacile della Polizia di Stato, disponibile al link https://prenotafacile.poliziadistato.it.

Saranno ammissibili le istanze di cittadinanza a cui venga allegata la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno (inserito in un unico file insieme al permesso di soggiorno stesso).

Nel caso in cui sia stata già prodotta la domanda allegando il permesso di soggiorno di lunga durata o carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E.  formato cartaceo è ugualmente necessario richiedere l’aggiornamento, e trasmetterlo a comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it indicando nell’oggetto il numero di K10/K10/C.




ACCESSO AL PORTALE SERVIZI ALI CITTADINANZA

L'accesso a questo Portale da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia è consentito con l'identità SPID (Il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con CIE (carta d'identità elettronica). 
L'accesso a questo portale da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti all'estero è consentito con SPID o CIE o con le credenziali ottenute a seguito della registrazione su questo Portale.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA
Per presentare la domanda di cittadinanza, dopo l’accesso bisogna cliccare sulla funzionalità Cittadinanza-> la mia domanda di cittadinanza e scegliere il modulo telematico da compilare in base ai requisiti posseduti.

VERIFICA DELLO STATO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA INVIATA
Per consultare la domanda di cittadinanza inviata tramite SPID o CIE o le credenziali ottenute a seguito della registrazione su questo Portale,  dopo l’accesso bisogna cliccare sulla funzionalità Cittadinanza-> Comunicazioni/stato pratica

Per consultare la domanda inviata da residente in Italia, tramite un'utenza NO-SPID, una volta effettuato l'accesso con SPID o CIE, bisogna cliccare sulla funzionalità Cittadinanza->Associa pratica->  e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/……..).

Qualora non si riesca ad associare la precedente domanda alle credenziali SPID o CIE, bisogna rivolgersi all'assistenza, cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina.

Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID o CIE e i dati inseriti nella domanda inviata, il richiedente riceverà  in risposta un messaggio, che lo inviterà   a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità  alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procedera'  ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.

Per consultare la domanda inviata da residente all'estero, tramite un'utenza NO-SPID, bisogna accedere con SPID, se posseduto, o effettuare una nuova registrazione. Una volta effettuato l'accesso, bisogna cliccare sulla funzionalità Cittadinanza->Associa pratica e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/………).

COMUNICAZIONE CON GLI UFFICI DI CITTADINANZA

Tutte le comunicazioni, le trasmissioni di documenti e le richieste di informazione andranno rivolte agli Uffici di cittadinanza esclusivamente in modalità informatica,
tramite la casella di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

Ogni invio alla suddetta casella di posta elettronica certificata dovrà riguardare una sola domanda di cittadinanza, specificando nell’oggetto il numero identificativo della pratica (K10/K10C….). Eventuali documenti allegati dovranno essere in formato pdf, tiff o jpeg e non dovranno superare singolarmente la dimensione di 5 MB per un massimo complessivo di 15MB.   


Si informa che non saranno quindi presi in considerazione istanze o documenti che dovessero pervenire in forma cartacea, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 69 del 2013 e 12 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76.




Novita'

ESONERO DAI DOCUMENTI PER GLI UCRAINI
UNA MISURA DI FAVORE PER L'EMERGENZA

I cittadini ucraini richiedenti la cittadinanza sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza (ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2024, n.213 del 30 dicembre 2023), al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione.
Nella compilazione del modulo telematico di domanda, alla voce relativa ai documenti, basterà inserire una semplice dichiarazione di volersi avvalere del previsto esonero.

IO APP 

Io APP, punto di accesso unico con la Pubblica Amministrazione, è a disposizione per gli aspiranti cittadini. Per conoscere lo stato delle istanze presentate on line e interagire con gli uffici è sufficiente scaricare l'APP gratuitamente sul proprio smartphone.

IO APP consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano.



Leggi e Decreti

-D.P.C.M. 28/03/2022, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2022, n. 89.

Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso

Art. 6. Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia

2. I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132

Disposizioni concernenti i termini di definizione dei procedimenti di cittadinanza

L’art. 14, comma 1, lett. c) ha fissato in 48 mesi il termine di definizione per i procedimenti di cittadinanza in corso alla data del 5 ottobre 2018, quindi anche per le domande presentate prima di quella data e non ancora definite, nonché per i procedimenti successivi a quella data.

- D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 

Disposizioni concernenti i termini di definizione dei procedimenti di cittadinanza

L’art. 4, comma 5 ha stabilito il termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi per le istanze presentate dal 20.12.2020 in poi.





LE FAQ SONO CONSULTABILI AL LINK HELP DESK